Le seguenti norme sono da considerarsi integrative e complementari rispetto alle norme del
Codice deontologico dal quale derivano il carattere cogente e le sanzioni. Esse tuttavia posso
no essere oggetto di variazioni, sia per aggiunta di ulteriori norme, sia a causa di mutamenti
nella prassi, negli usi e nella disciplina legislativa nazionale e/o internazionale dell'attivita del
broker.
DURATA DELLE POLIZZE
Il broker suggerisce al cliente la stipula di contratti di durata annuale ovvero provvedera ad
inserire in polizza apposita clausola di rescindibilita annua. Tuttavia egli potra assistere il cliente nella stipula di contratti pluriennali non rescindibili, ogniqualvolta cio sia reso necessario
o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o dall'interesse del cliente, ovvero quando sia da quest'ultimo specificatamente richiesto.
INCARICO DI BROKERAGGIO
I rapporti fra broker e cliente saranno regolati da un incarico di brokeraggio che potra essere
sia esclusivo che non esclusivo in relazione sia a singoli contratti che alla globalita del porta-foglio.
Tale incarico, salvo esplicita diversa richiesta del cliente, sara di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilita di tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con pre
avviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.
Tuttavia ove il broker si trovi a sopportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all'entita della mediazione, egli potra proporre che l'incarico abbia durata massima triennale con possibilita alla sua scadenza di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di
anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle
singole scadenze successive.
Quanto sopra non si applica ai rapporti con clienti pubblici.
Nei rapporti con i potenziali clienti pubblici (amministrazioni aggiudicatrici), il Broker e invitato a contribuire alla diffusione di criteri di selezione che:
a) garantiscano un corretto confronto concorrenziale;
b) si basino su principi di ragionevolezza ed imparzialita;
c) privilegino la capacita progettuale ed i requisiti professionali rispetto alla dimensione eco-
nomica e finanziaria dell'impresa.
PASSAGGI DI PORTAFOGLIO
Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, ove l'incarico sia conferito in via
esclusiva, al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:
1) Le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di
rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico.
2) Le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui
scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico.
3) Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e
sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Ai fini di quanto indicato ai punti 1 e 2 in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker subentrante salvo quanto
previsto al comma seguente.
In caso di rapporti con enti pubblici e di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico al Broker cessante, le provvigioni, in misura del cinquanta per cento, spettano al Broker
cessante solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attivita. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante.
Spettano comunque al Broker cessante, con incarico disdicibile ad nutum o senza incarico
scritto, le provvigioni relative ai premi dei contratti annuali tacitamente rinnovati o dei contratti poliennali, da lui gestiti e scadenti nei trenta giorni successivi alla data della notifica della disdetta dell'incarico o di richiesta di trasferimento del contratto.
La "clausola Broker" eventualmente riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio puo essere modificata su richiesta del cliente, dalla data di decorrenza dell'incarico del
Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.
E' buona norma evitare la coincidenza della scadenza dell'incarico al broker con la scadenza
delle polizze.
Nel periodo compreso fra la disdetta al Broker cessante e la scadenza del suo incarico, il
Broker subentrante potra avere contatti con gli assicuratori e potra anche concludere affari, a
condizione di retrocedere integralmente le commissioni al collega cessante.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, con gli eventuali adattamenti necessari ma
nel rispetto dei principi generali che le ispirano, anche ai casi in cui la remunerazione del
broker subentrante venga convenuta su basi diverse dalle precedenti.
(Approvato dall'Assemblea del 2/12/1988; modificato dall'Assemblea del 15/6/1994, del 18/6/97, del
28/6/05 e del 22/6/2010) |